Sez. 1, Sentenza n. 5416 del 12/06/1996 (Rv. 498058 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - ATTO PORTANTE LE MODIFICHE - PUBBLICAZIONE NEL TESTO INTEGRALE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI ED A R.L. | Deliberazione di trasferimento della sede sociale - Efficacia - Immediata - Risolutivamente condizionata all'omologazione - Conseguenze - Assemblea convocata nella nuova sede prima dell'omologazione della delibera di trasferimento - Deliberazione adottata da tale assemblea - Validità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - ATTO PORTANTE LE MODIFICHE - PUBBLICAZIONE NEL TESTO INTEGRALE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI ED A R.L.
L'efficacia delle deliberazioni modificatrici dell'atto costitutivo di una società per azioni è condizionata, sia di fronte ai soci che rispetto ai terzi, alla omologazione giudiziaria; tuttavia, tale condizionamento opera solo in senso risolutivo - stante il mancato richiamo, da parte dell'art. 2476 cod. civ. in tema di deposito, iscrizione e pubblicazione delle deliberazioni di modifica, dell'art. 2411, terzo comma, stesso codice, secondo cui la deliberazione di emissione del prestito obbligazionario può essere eseguita solo dopo l'iscrizione nel registro delle imprese - e, pertanto, dette deliberazioni sono immediatamente efficaci, pur potendo la loro efficacia venir meno retroattivamente qualora l'omologazione sia rifiutata (in forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la convocazione dell'assemblea di una S.p.A. nella nuova sede sociale, avvenuta prima che la deliberazione di trasferimento della sede sociale fosse omologata, con conseguente validità delle delibera adottata in detta assemblea, considerato, peraltro, che tra l'una e l'altra delibera non vi è rapporto di necessaria pregiudizialità, posto che l'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)