diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9066 del 29/08/1995 (Rv. 493760 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - IN GENERE | Capitale sociale - Aumento - Liberazione di alcune quote dell'aumento merce conferimento di immobili - Omologazione della relativa delibera - Rifiuto - Fallimento della società - Sopravvenienza - Immobile oggetto del conferimento - Inclusione nell'attivo fallimentare - Inammissibilità - Trascrizione della delibera - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493760-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - IN GENERE

La deliberazione dell'assemblea straordinaria di una società di capitali, con cui viene aumentato il capitale sociale ed alcune delle quote dell'aumento vengono liberate mercè conferimento di beni immobili, non produce automaticamente effetto modificativo dell'atto costitutivo e non assume efficacia neanche nei rapporti tra soci e società, se non a seguito dell'omologazione da parte del tribunale, la quale ha lo scopo di assicurare, nell'interesse dei soci e dei terzi, il rispetto della legalità formale e sostanziale degli atti sociali maggiormente rilevanti, non solo di realizzarne le pubblicità verso i terzi. Pertanto, nel caso in cui venga rifiutata l'omologazione dell'indicata delibera e sopravvenga il fallimento della società, gli immobili oggetto del conferimento non possono ricomprendersi nell'attivo fallimentare, senza che assuma rilievo la trascrizione della delibera - effettuata in pendenza della procedura di omologazione e prima dell'instaurazione di quella fallimentare -, essendo anche la trascrizione condizionata alla richiamata omologazione (condizione che avrebbe dovuto risultare dalla nota di trascrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2330, Cod. Civ. art. 2330 bis, Cod. Civ. art. 2346, Cod. Civ. art. 2457 bis, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2650, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)