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Sez. 3, Sentenza n. 5798 del 28/06/1997 (Rv. 505543 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Delibera modificativa dello statuto - Configurabilità - Omologa e iscrizione nel registro delle società - Effetti - Impugnazione di sentenza emessa nei confronti di società antecedente alla trasformazione - Ammissibilità - Onere di provare l' adempimento delle predette formalità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505543-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE

Poiché la trasformazione di una società - nella specie mutando la denominazione, ma mantenendo il tipo sociale - configura una modifica dello statuto non condizionata, per la sua efficacia, all' omologazione e ai successivi adempimenti, - fino all' iscrizione nell' apposito registro - i cui effetti perciò sono soltanto dichiarativi, la società che produca la delibera comprovante la modificata denominazione è legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti di quella con la denominazione precedente, senza dover dimostrare l' avvenuto compimento delle predette formalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2537, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)