Sez. L, Sentenza n. 2715 del 22/03/1994 (Rv. 485838 - 01)
Prova civile - Giuramento - Effetti - Giuramento suppletorio | Devoluzione in appello della questione sulla legittimità di tale mezzo - Rivalutazione del materiale probatorio anteriore alla delazione - Ammissibilità - Conseguenze.
Prova civile - Giuramento - Effetti - Giuramento suppletorio
Quando il giudizio di primo grado sia stato definito sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello investito della questione sulla legittimità di tale mezzo istruttorio può ben rivalutare l'intero materiale probatorio raccolto prima della delazione e, se attraverso tale esame pervenga ad accertare che già prima del giuramento erano stati acquisiti elementi sufficienti per la decisione della causa, può deciderla, prescindendo dall'esito del giuramento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)