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Sez. L, Sentenza n. 6571 del 15/12/1984 (Rv. 438116 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SUL PRESTATO GIURAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1984-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438116-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SUL PRESTATO GIURAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Quando il giudizio di primo grado sia stato definito in base a giuramento suppletorio, il giudice di appello, soltanto se investito della questione della sussistenza delle condizioni per il deferimento del giuramento ad una delle parti, è tenuto ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione del giuramento medesimo, mentre, in Mancanza di censure sul punto, è vincolato alle risultanze di tale mezzo istruttorio e deve, quindi, ritenere senza altro provato il fatto che ne ha costituito l'oggetto. (Conf 2246/81, mass n 412978; (Conf 43/72, mass n 355722).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)