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Sez. 5, Sentenza n. 10185 del 26/06/2003 (Rv. 564605 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Cessazione del rapporto di lavoro - Somme percepite a titolo di transazione per danno da licenziamento illegittimo - AssoggettabilitĂ  all'imposta - Tassazione separata - Fondamento normativo.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564605-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi ed in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, le somme percepite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento sono imponibili ai sensi degli artt. 6, secondo comma e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. i) del d.P.R. medesimo, indipendentemente, quindi, dalle modifiche apportate alla lett. a) dello stesso art. 16 dall'art. 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/1985 num. 41 art. 32, Legge 22/03/1985 num. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)