Sez. L, Sentenza n. 6910 del 08/04/2004 (Rv. 571962 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Regime fiscale - Assoggettamento delle somme percepite a titolo di transazione a tassazione separata - Datore di lavoro sostituto d'imposta - Atto di transazione indicante l'importo da corrispondersi senza specifica se al netto delle imposte - Conseguenze - Ritenuta d'acconto operata dal datore di lavoro - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
In ordine al regime fiscale delle transazioni relative ad un rapporto di lavoro, a seguito della modifica apportata dall'art. 32 del D.L. n. 41 del 1995 (convertito in legge n. 85 del 1995) all'art. 16, primo comma del d.P.R. n. 917 del 1986, le somme percepite a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso sono da ritenere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, primo comma, TUIR riformato, nonché a ritenuta a titolo d'acconto irpef dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 23 TUIR. Pertanto, ove nell'importo della transazione non sia precisato che esso è dovuto al netto delle imposte, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, può operare la ritenuta prelevandola direttamente dall'importo da corrispondere al dipendente, ovvero, se corrisponde l'intero imposto dedotto in transazione al dipendente versando autonomamente all'esattoria quanto dovuto a titolo di ritenuta d'acconto, ha poi diritto di rivalersi nei confronti del dipendente per l'importo corrispondente al versamento.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., Legge 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 23/02/1995 num. 41 art. 32 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Legge 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)