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Sez. 5, Sentenza n. 2196 del 16/02/2012 (Rv. 621869 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Indennità erogata ai dirigenti d'azienda a seguito di ingiustificato licenziamento - Assoggettabilità ad Irpef - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621869-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi di lavoro dipendente, va assoggettata ad IRPEF l'indennità percepita dal dirigente in virtù di una norma del CCNL, a seguito di licenziamento ingiustificato, costituendo misura di matrice convenzionale volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale priva di giustificazione e, dall'altra, a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro, che non dipenda da profili di sua colpa o responsabilità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 32 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)