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Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 04/12/1997 Ud. (dep. 09/02/1998) Rv. 209793 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Estinzione del reato - Possibilità di assoluzione nel merito - Evidenza delle ragioni di proscioglimento - Necessità.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209793-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

In presenza di una causa estintiva del reato l'obbligo del giudice di assolvere per motivi di merito si riscontra solo quando gli elementi rilevatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale etc., emergono dagli atti in modo incontrovertibile, tanto che la valutazione di essi da parte del giudice sia assimilabile più ad una constatazione che ad un accertamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 529 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)