Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 02/03/1995 Ud. (dep. 03/04/1995) Rv. 203403 - 01
Atti e provvedimenti del giudice - Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità | Estinzione del reato - Obbligo del giudice di accertare la possibilità di un'assoluzione nel merito - Sussistenza dello obbligo anche in presenza di cause di non procedibilità - Esclusione - Fattispecie: efficacia di giudicato.
Atti e provvedimenti del giudice - Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità
In caso di estinzione del reato, il giudice (per la prevalenza, del " favor innocentiae " sul " favor rei ") deve accertare la possibilità di una assoluzione nel merito. Tale indagine non è conferente in presenza di cause di non procedibilità poiché per il contenuto meramente processuale della relativa sentenza, non è prevista una analoga soluzione. (Nella specie la S.C., rilevato che rispetto alle esigenze di una declaratoria di non procedibilità la sentenza offre una motivazione esorbitante sul merito e sulla consistenza dell'accusa, ha tuttavia osservato che da tale superflua motivazione non derivano i danni paventati dai ricorrenti, poiché l'art. 652 cod. proc. pen. limita alla sentenza penale di assoluzione efficacia nel giudizio civile o amministrativo di danno, ed esclude tale efficacia alle pronunzie di improcedibilità; inoltre l'art. 654 cod. proc. pen. conferisce efficacia di giudicato esclusivamente alle sentenze dibattimentali di condanna o di assoluzione, sicché le sentenze di proscioglimento rimangono escluse dall'ambito di efficacia del giudicato penale sancito da tale norma (di qui la carenza di interesse a proporre impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)