Sez. 4, Sentenza n. 5064 del 28/03/1995 Ud. (dep. 04/05/1995) Rv. 201627 - 01
Atti e provvedimenti del giudice - Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità | Obbligo del giudice di assolvere l'imputato per motivi di merito - Evidenza dell'innocenza dell'imputato - Necessità - Esclusione - Sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. all'esito dell'esame degli atti - Possibilità - Esistenza di una causa di estinzione del reato e possibilità di assoluzione nel merito - Evidenza delle ragioni di proscioglimento - Necessità.
Atti e provvedimenti del giudice - Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità
In tema di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo del giudice di assolvere l'imputato per motivi di merito non esige che l'innocenza di quest'ultimo risulti a prima vista, poiché la sussistenza di una delle ipotesi menzionate dall'articolo 129 detto può anche costituire la conclusione logico-giuridica dell'esame degli atti. Il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento rileva, ai sensi del capoverso della citata disposizione, solo allorché, ricorrendo già una causa di estinzione del reato, si possa fare luogo all'assoluzione nel merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)