Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005 (Rv. 579852 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto cambiario - Sospensione durante il periodo feriale - Inapplicabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
A norma del combinato disposto degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92, primo comma dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in materia civile, non si applica, tra le altre, alle cause di opposizione all'esecuzione, tra le quali rientra l'opposizione a precetto cambiario, titolo stragiudiziale parificato alle sentenze (art. 474 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)