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Sez. 3, Ordinanza n. 17440 del 06/12/2002 (Rv. 561014 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Opposizione a precetto - Termini - Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561014-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure relativamente ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)