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Sez. 1, Sentenza n. 2400 del 19/05/1989 (Rv. 462806 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO CAMBIARIO - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL PRECETTO IN PRIMO GRADO - PRONUNCIA SULL'AZIONE CAUSALE ESPERITA IN VIA RICONVENZIONALE E RELATIVA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - TERMINE PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462806-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO CAMBIARIO - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL PRECETTO IN PRIMO GRADO - PRONUNCIA SULL'AZIONE CAUSALE ESPERITA IN VIA RICONVENZIONALE E RELATIVA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - TERMINE PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*

Qualora, in Sede di opposizione avverso precetto cambiario, il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto stesso, pronunciando sull'Azione causale esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia, la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione, sicché non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione del ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)