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Sez. L, Sentenza n. 564 del 18/01/1993 (Rv. 480301 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - In genere | Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, legge n. 270 del 1988 - Effetti - Dipendenti dichiarati inidonei alle mansioni d'origine ma svolgenti mansioni equivalenti o superiori - Piano quinquennale di esodo - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480301-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - In genere

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 1991, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988 n. 270, vanno esclusi dal piano quinquennale di esodo previsto da tale norma i dipendenti di aziende di pubblico trasporto che, pur dichiarati inidonei alle mansioni della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)