Sez. 4, Sentenza n. 8279 del 31/05/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155211 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ABOLITIO CRIMINIS PER DEPENALIZZAZIONE - SUSSISTENZA DI UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ABOLITIO CRIMINIS PER DEPENALIZZAZIONE - SUSSISTENZA DI UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONE.*
Nell'ipotesi di sopravvenienza di una legge, che trasformi un fatto da illecito penale in illecito amministrativo, il giudice, qualora sussista una causa estintiva del reato precedente alla entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione, deve dichiarare la Estinzione del reato per tale motivo. (Conf mass n 137434; (Conf mass n 147572).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)