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Sez. 4, Sentenza n. 3903 del 08/03/1983 Ud. (dep. 28/04/1983) Rv. 158791 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - GIUDIZIO SULLA SUSSISTENZA DEL NESSO EZIOLOGICO - APPREZZAMENTO DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - ANCHE QUANDO INVOLGA PROBLEMI DI ORDINE TECNICO O SCIENTIFICO ANCORA CONTROVERSI.*
Stato
decisa il 1983-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158791-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - GIUDIZIO SULLA SUSSISTENZA DEL NESSO EZIOLOGICO - APPREZZAMENTO DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - ANCHE QUANDO INVOLGA PROBLEMI DI ORDINE TECNICO O SCIENTIFICO ANCORA CONTROVERSI.*

L'accertamento del rapporto di causalità rientra nei poteri del giudice di merito, concretandosi esso in una valutazione puramente di fatto che, se logicamente ed esattamente motivata, è incensurabile in Cassazione anche quando involge problemi di ordine tecnico o scientifico e, nella loro soluzione, il giudice si riporti a principi non unanimamente ammessi dalla scienza. (Conf mass n 155211, sulla prima parte; (Conf mass n 146966; (Conf mass n 140608; (Conf mass n 138874).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)