Sez. L, Sentenza n. 4774 del 29/05/1997 (Rv. 504773 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA | Malattia professionale - Azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro - Prescrizione - Decorrenza - Conseguenze ulteriori del fatto doloso o colposo - Decorrenza dal loro prodursi - Condizione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA
Quando la violazione dei doveri di protezione posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. ha comportato l'insorgenza di una malattia professionale, la prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto avere piena consapevolezza della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, e della sua eziologia professionale, tenendo conto che, qualora la stessa condotta dolosa o colposa determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a queste ultime, decorre dal loro prodursi solo nel caso in cui le stesse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)