Sez. 3, Sentenza n. 6360 del 28/11/1981 (Rv. 417157 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - ULTERIORI CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVANTI, DOPO UN PRIMO EVENTO LESIVO, DALLO STESSO FATTO DOLOSO O COLPOSO, E COSTITUENTI UNA NUOVA ED AUTONOMA LESIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI ABORTO E PERDITA DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE PRECEDUTI DA ISOIMMUNIZZAZIONE PER TRASFUSIONE DI SANGUE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - ULTERIORI CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVANTI, DOPO UN PRIMO EVENTO LESIVO, DALLO STESSO FATTO DOLOSO O COLPOSO, E COSTITUENTI UNA NUOVA ED AUTONOMA LESIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI ABORTO E PERDITA DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE PRECEDUTI DA ISOIMMUNIZZAZIONE PER TRASFUSIONE DI SANGUE.*
Qualora lo stesso fatto doloso o colposo determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, le quali non costituiscano mero sviluppo ad aggravamento del danno già insorto, ma integrino una nuova ed autonoma lesione, la prescrizione dell'Azione risarcitoria, per il danno inerente a quest'ultima, decorre dalla data del suo verificarsi. Pertanto, se una trasfusione di sangue del gruppo rh positivo, in donna con sangue del tipo rh negativo, oltre a comportare la "isoimmunizzazione" di tale soggetto, cioè un evento lesivo di per sè giustificativo di una pretesa risarcitoria, costituisca anche l'antecedente necessario di successivi eventi lesivi, come la morte del feto in occasione di gravidanza, e la perdita della capacità di procreare, con conseguente pregiudizio della vita di relazione, l'avvenuta prescrizione dell'Azione risarcitoria inerente al primo evento lesivo non incide sulla esperibilità dell'Azione risarcitoria con riguardo a quegli eventi posteriori, ove il termine prescrizionale non sia ancora decorso dal momento del loro verificarsi. (V 649/79, mass n 396804).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)