diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2470 del 09/04/1986 (Rv. 445563 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - ATTO SCRITTO - MANCANZA - NULLITÀ - DELLA APPOSIZIONE DEL TERMINE - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'APPONIBILITÀ DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445563-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - ATTO SCRITTO - MANCANZA - NULLITÀ - DELLA APPOSIZIONE DEL TERMINE - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'APPONIBILITÀ DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*

L'inosservanza della disposizione imperativa del terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, circa la Forma scritta richiesta per il contratto di lavoro a termine, comporta, ai sensi degli artt. 1350 n. 13, 1418 e 1419 cod. civ., la nullità radicale o assoluta della relativa clausola, ancorché ricorrano le eccezionali condizioni per l'apponibilità del termine ai sensi del secondo comma dell'art. 1 citato. (V 3753/85, mass n 441333; (V 3435/85, mass n 441091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 n. 13, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)