Sez. L, Sentenza n. 3753 del 22/06/1985 (Rv. 441333 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - CLAUSOLA CONTENUTA NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL LAVORATORE - INVALIDITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - CLAUSOLA CONTENUTA NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL LAVORATORE - INVALIDITÀ.*
Poiché per l'apposizione del termine al contratto di lavoro, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, è richiesta la Forma scritta ad substantiam, non è valida la clausola relativa al termine e il contratto di lavoro deve essere ritenuto a tempo indeterminato, allorché detta clausola sia contenuta nella lettera di assunzione proveniente dal datore di lavoro ma questa non contenga anche la sottoscrizione del lavoratore, che deve essere apposta anteriormente, o almeno, contemporaneamente all'inizio del rapporto. (V 6441/82, mass n 424074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 com. 4, Cod. Civ. art. 1350 com. 13, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)