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Sez. L, Sentenza n. 172 del 16/01/1975 (Rv. 373349 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE)DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - DISCIPLINA APPLICABILE - FATTISPECIE (PLURALITA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI).*
Stato
decisa il 1975-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373349-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE)DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - DISCIPLINA APPLICABILE - FATTISPECIE (PLURALITA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI).*

Non basta che l'atto di licenziamento riguardi una pluralita di dipendenti perche si possa attribuirgli la natura di licenziamento collettivo ai sensi dell' accordo interconfederale 20 dicembre 1950 (recepito nel DPR 14 luglio 1960 n 1019), in quanto questo tipo di recesso che, peraltro, richiede l'espletamento della particolare procedura prevista dagli accordi interconfederali, e necessariamente rivolto a conseguire un effettivo ridimensionamento dell'impresa, mediante la concreta soppressione dei posti di lavoro occupati dai dipendenti licenziati. In assenza di tali estremi, il recesso e, pertanto, soggetto alla disciplina dei licenziamenti individuali dettata dalla legge 15 luglio 19 66 n 604. (nella specie, i giudici del merito avevano escluso che il licenziamento di un operaio edile, quantunque intimato anche ad altri dipendenti, potesse integrare un licenziamento collettivo per riduzione del personale, poiche, non essendosi dimostrata l'impossibilita, per l'impresa, di avvalersi dell'opera del suddetto operaio nello stesso cantiere cui esso era addetto, ovvero in altri appartenenti alla sua unitaria organizzazione, non era stata provata l'avvenuta soppressione del posto di lavoro ricoperto dal lavoratore licenziato. La SC ha confermato questa statuizione, enunziando il principio di cui in massima). (V 1173/73, mass n 363707).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)