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Sez. L, Sentenza n. 1518 del 10/03/1979 (Rv. 397868 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - NOZIONE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE NELL'EDILIZIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397868-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - NOZIONE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE NELL'EDILIZIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Alla stregua dell'art 11, comma secondo, legge 15 luglio 1966, n 604 i licenziamenti collettivi per riduzione del personale non sono soltanto quelli concretamente regolati da apposite contrattazioni collettive in riferimento a determinate categorie di rapporto di lavoro, ma anche quelli in relazione a categorie di rapporti per le quali manchi una disciplina sindacale quando si tratti di licenziamenti i quali, oltre a riguardare una pluralita di dipendenti, siano dettati da scelte imprenditoriali di carattere dimensionale e non da motivi inerenti alla persona del lavoratore. E, pertanto, ravvisabile il licenziamento collettivo per riduzione di personale anche nel settore dell'edilizia - espressamente escluso dagli accordi interconfederali 20 dicembre 1950 e 5 maggio 1965 solo dalla applicazione della procedura prevista dagli accordi stessi per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale nell'ambito delle imprese industriali - ove lo stesso sia determinato da scelte imprenditoriali per quanto attiene alle dimensioni dell'impresa, purche l'imprenditore fornisca la prova che tale licenziamento collettivo sia stato effettivamente determinato per fine lavoro della costruzione edile, comprendente anche i casi del graduale esaurirsi di singole fasi di lavoro che comportano l'utilizzazione successiva di lavoratori di differente qualifica - e che la manifestazione di volonta in ordine al licenziamento sia stata efficacemente comunicata ai lavoratori, anche mediante affissione del relativo provvedimento nel cantiere dove gli stessi avevano prestato la loro attivita lavorativa. (V 2999/77, mass n 386556; (V 172/75, mass n 373349).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 5, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965 num. 6, Legge 14/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 14/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 14/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)