Sez. L, Sentenza n. 473 del 02/02/1978 (Rv. 389768 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - NOZIONE - RIDUZIONE DI PERSONALE - CENSURABILITA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - NOZIONE - RIDUZIONE DI PERSONALE - CENSURABILITA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il licenziamento collettivo non si configura come un negozio di licenziamento plurimo, bensi come un mero presupposto di fatto, interamente rimesso per la sua attuazione alla libera esplicazione del diritto dell'imprenditore a determinare la dimensione e la struttura della propria iniziativa economica, il cui verificarsi sottrae i singoli licenziamenti all'Onere imposto al datore di lavoro di giustificare il proprio recesso per ogni singolo rapporto di lavoro: a tale diritto non si contrappongono limiti di legge, bensi solo limiti di ordine economico-sociale, la cui valutazione e concreta attuazione nell'ambito giuridico e rimessa all'autonomia collettiva. Di conseguenza il giudice non puo verificare la opportunita, l'adeguatezza e la necessita della riduzione del personale in rapporto alle scelte imprenditoriali di ridimensionamento o ristrutturazione dell'impresa, ma deve solo accertare che tali scelte imprenditoriali non siano state, in realta, fittiziamente predisposte e attuate allo scopo di sottrarre, in tutto o in parte, dei licenziamenti individuali al controllo dell'esistenza delle condizioni di legge per questi previste, individuando il nesso che ricollega tutti e ciascuno dei licenziamenti al ridimensionamento o alla ristrutturazione dell'impresa, attraverso una valutazione prudente di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi acquisiti al processo, nel quadro delle circostanze concrete, con la conseguente inapplicabilita dell'art 11 della legge 15 luglio 1966, n 604, se tale frode vi sia stata. (V 1336/77, mass n 385043; (V 4723/76, mass n 383466; (V 4061/76, mass n 382729; (V 2838/75, mass n 376860; (V 374/75, mass n 373619; (V 172/75, mass n 373349).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)