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Sez. 2, Sentenza n. 8874 del 18/04/2011 (Rv. 617679 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Verbale d'udienza - Dichiarazioni della parte - Omessa sottoscrizione - Conseguenze - Mera irregolarità dell'atto - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617679-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA

La mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l'efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)