Sez. L, Sentenza n. 14120 del 15/12/1999 (Rv. 532247 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Mancata possibilità del lavoratore di rispettare i termini temporali rigidamente prefissati dal datore di lavoro - Conseguente rifiuto del lavoro commesso - Subordinazione - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE
La configurabilità della subordinazione, sia pure attenuata, che caratterizza il rapporto di lavoro a domicilio non è esclusa quando il lavoratore benché inserito nel ciclo produttivo aziendale e disponibile ad una sicura esecuzione del lavoro programmato in relazione alle esigenze e alle finalità dell'impresa sia costretto, in qualche caso, a rifiutare il lavoro commessogli per l'impossibilità di adempierlo nei termini temporali rigidamente prefissati dal datore di lavoro, restando da ciò anzi rafforzato il vincolo della subordinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)