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Sez. L, Sentenza n. 11796 del 14/11/1995 (Rv. 494638 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Subordinazione - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1995-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494638-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE

La configurabilità della subordinazione, sia pure attenuata, che caratterizza il rapporto di lavoro a domicilio è esclusa nel caso in cui il lavoratore abbia ampia facoltà di accettare o rifiutare il lavoro commessogli, atteso che la necessità di utilizzare le energie lavorative in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda e, quindi, l'inserimento del prestatore di lavoro (a domicilio) nel ciclo produttivo aziendale postulano la disponibilità del medesimo per una sicura esecuzione del lavoro programmato in relazione alle esigenze ed alle finalità dell'impresa; restando altresì escluso, per considerazioni analoghe, che la stessa subordinazione sia configurabile nel caso di mera discrezionalità del prestatore in ordine alla scelta dei tempi di consegna del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)