Sez. 3, Sentenza n. 3595 del 27/06/1979 (Rv. 400005 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - PREZZO - IN GENERE - CONTRATTO CONTENENTE DUE VENDITE DI DISTINTI BENI IMMOBILI APPARTENENTI A DIVERSI PROPRIETARI - INDICAZIONE DI UN UNICO PREZZO - NULLITA DEL CONTRATTO.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - PREZZO - IN GENERE - CONTRATTO CONTENENTE DUE VENDITE DI DISTINTI BENI IMMOBILI APPARTENENTI A DIVERSI PROPRIETARI - INDICAZIONE DI UN UNICO PREZZO - NULLITA DEL CONTRATTO.*
Nell'ipotesi di compravendita di immobili, per la cui stipulazione la legge richiede, ai fini della validita del contratto, la Forma scritta ad substantiam, il documento deve contenere tutti gli elementi essenziali del negozio medesimo e, quindi, anche l'elemento prezzo, la cui indicazione non puo risultare da elementi estrinseci rispetto alla scrittura. Pertanto, e nullo il contratto nel quale sia indicato un unico prezzo con riguardo a due vendite di distinti beni immobili appartenenti a diversi proprietari, in quanto l'indicazione globale del prezzo esclude sia la determinatezza o la determinabilita del prezzo di ciascuna vendita, sia la consacrazione nell'atto scritto dell'accordo concluso tra le parti sul prezzo di ciascuna vendita. (Conf 513/72, mass n 356504; (Conf 2396/70, mass n 348639).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1473, Cod. Civ. art. 1474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)