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Sez. 1, Sentenza n. 2349 del 21/03/1990 (Rv. 466105 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - DOCUMENTO RICHIAMANTE LA PRECEDENTE CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - INIDONEITÀ - ESTRINSECAZIONE DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE DELLE PARTI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466105-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - DOCUMENTO RICHIAMANTE LA PRECEDENTE CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - INIDONEITÀ - ESTRINSECAZIONE DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE DELLE PARTI - NECESSITÀ.*

L'atto scritto richiesto dalla legge ad substantiam per la validità dei mezzi traslativi di diritti immobiliari deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento da cui il contratto risulti in precedenza concluso, ma da uno scritto che costituisca l'estrinsecazione formale e diretta della volontà negoziale delle parti. Il giudizio al riguardo espresso dal giudice di merito involge un apprezzamento di fatto che, in quanto sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici o da errori di diritto, si sottrae al Sindacato di legittimità. (V 6644/87, mass n 454872; (V 949/80, mass n 404385; (Conf 3595/79, mass n 400005, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)