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Sez. L, Sentenza n. 13953 del 26/09/2002 (Rv. 557596 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Interesse a ricorrere - Presupposto - Possibilità di un risultato utile - Necessità - Conseguenze in correlazione con il principio di autosufficienza del ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557596-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

La parte che denunci con ricorso per cassazione la mancata o inadeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di prove documentali ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al giudice di legittimità(al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse ad impugnare con ricorso per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto della quale si chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice del merito, asseritamene erronea. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale il Partito Socialista Italiano ha censurato la sentenza di appello che ne aveva accertato la legittimazione passiva in relazione ad una domanda di dichiarazione della illegittimità del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro - domanda rispetto alla quale, in primo grado, era stata riconosciuta la legittimazione passiva del Comitato regionale veneto del Partito - asserendo che i giudici di appello non avrebbero correttamente interpretato, tra l'altro, lo statuto del partito e la delibera di scioglimento dello stesso, senza, peraltro, riprodurre nel ricorso il testo delle disposizioni dello statuto e della delibera, la cui interpretazione, ad opera del giudice del merito, veniva censurata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)