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Sez. 2, Sentenza n. 19138 del 23/09/2004 (Rv. 577314 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Censura di omessa valutazione di prove documentali - Oneri del ricorrente - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577314-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La censura, contenuta nel ricorso per Cassazione, di omessa valutazione di prove documentali, deve contenere, a pena di inammissibilità, non soltanto la trascrizione del testo integrale o della parte significativa del documento al fine di consentire il vaglio di decisività, ma deve contestualmente indicare, in relazione alla pretesa fatta valere, anche quali argomenti, deduzioni o istanze sono state formulate in sede di merito in base a tale documento, viceversa essendo irrilevante averlo prodotto senza mettere in condizioni la controparte di controdedurre, ciò comportando violazione del principio del contraddittorio, e comunque non determinando, per il giudice di merito, alcun onere di esame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)