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Sez. 1, Sentenza n. 19510 del 06/10/2005 (Rv. 583571 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Interesse a ricorrere - Presupposto - Onere di autosufficienza - Portata, in caso di censura relativa alla liquidazione del danno da occupazione appropriativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583571-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

L'esercizio del diritto di impugnazione non può prescindere dall'esistenza, in capo a chi se ne avvale, di un interesse che, dovendo essere concreto e attuale e configurandosi come condizione dell'azione, deve desumersi dal raffronto fra il contenuto della sentenza ed il gravame, e, in caso di ricorso per cassazione con cui si censuri la determinazione del danno da occupazione appropriativa, deve estrinsecarsi secondo il requisito dell'autosufficienza, che impone, da un lato, che la normativa di cui si invoca l'applicazione sia stata richiamata nel giudizio di appello e, dall'altro, che ivi sia stato fatto specifico riferimento ad un eventuale esito più favorevole in termini monetari mercé l'applicazione dei criteri e della normativa di cui si invochi l'applicazione in sede di legittimità (nella specie è stato ritenuto infondato, in quanto generico, il motivo di ricorso per cassazione che, contestando la liquidazione del danno da occupazione appropriativa compiuta dal giudice di merito mediante la riduzione, sul presupposto della ritenuta natura agricola del terreno, del trenta per cento del valore edificatorio proposto dal c.t.u., reclamava l'applicazione dei limitati indici di edificabilità previsti dalle norme di salvaguardia per le aree sprovviste di strumento urbanistico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)