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Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 23/10/1979 (Rv. 402122 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI RISCATTO DEL FONDO PROPOSTA IN VIA RICONVENZIONALE IN SEDE DI GIUDIZIO PROMOSSO DAL NUOVO PROPRIETARIO PER IL DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE - ATTRAZIONE NELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.*
Stato
decisa il 1979-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402122-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI RISCATTO DEL FONDO PROPOSTA IN VIA RICONVENZIONALE IN SEDE DI GIUDIZIO PROMOSSO DAL NUOVO PROPRIETARIO PER IL DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE - ATTRAZIONE NELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.*

La domanda diretta a ottenere il riscatto del fondo, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, pur appartenendo alla cognizione del tribunale in Sede ordinaria, resta attratta nella Competenza della Sezione specializzata agraria qualora venga proposta in via riconvenzionale dal convenuto nel giudizio promosso dal nuovo proprietario per il diniego della proroga legale del contratto agrario in corso, poiche la domanda di riscatto ha per oggetto una questione pregiudiziale rispetto a quella relativa alla prorogabilita del contratto agrario. (Conf 1050/77, mass n 384685).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)