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Sez. 3, Sentenza n. 1050 del 16/03/1977 (Rv. 384685 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DOMANDA DEL NUOVO PROPRIETARIO PER IL DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE - RICONVENZIONALE DI RISCATTO DEL COLTIVATORE CONVENUTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384685-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DOMANDA DEL NUOVO PROPRIETARIO PER IL DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE - RICONVENZIONALE DI RISCATTO DEL COLTIVATORE CONVENUTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - SUSSISTENZA.*

La cognizione della domanda di riscatto agrario ai sensi dell'art 8 della legge n 590 del 1965 appartiene bensi alla cognizione del tribunale in Sede ordinaria, e tuttavia essa, se viene proposta in riconvenzionale dal coltivatore nel giudizio promosso dal nuovo proprietario (acquirente del fondo) per il diniego della proroga legale del contratto agrario gia in corso col precedente proprietario, rimane attratta nella Competenza della Sezione specializzata agraria, cui appartiene la cognizione di tutte le questioni pregiudiziali o connesse a quella della proroga legale. (V 1963/75, mass n 375669; (V 1723/75, mass n 375357).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)