Sez. 3, Sentenza n. 40272 del 01/10/2015 Ud. (dep. 07/10/2015) Rv. 264949 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Dichiarazione infedele - Operazioni elusive commesse con abuso del diritto - Reato - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie di "stock lending agreement".
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Non è più configurabile il reato di dichiarazione infedele, in presenza di condotte puramente elusive ai fini fiscali, in quanto l'art. 10 bis, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, esclude che operazioni esistenti e volute, anche se prive di sostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti, possano integrare condotte penalmente rilevanti. (Fattispecie in cui l'esposizione in dichiarazione di elementi passivi nel reddito di impresa a seguito di un contratto di "stock lending" è stata ritenuta condotta non più penalmente rilevante in quanto unicamente elusiva e quindi reintrante nella previsione del suddetto "ius superveniens").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)