Sez. 1, Sentenza n. 3600 del 28/04/1990 (Rv. 466925 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - RICHIESTA DI ARBITRI DI PERIZIA CONTRATTUALE SULL'AN DELL'INDENNIZZO ASSICURATIVO - IDONEITÀ ALLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - INCOMPETENZA DEGLI ARBITRI - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - RICHIESTA DI ARBITRI DI PERIZIA CONTRATTUALE SULL'AN DELL'INDENNIZZO ASSICURATIVO - IDONEITÀ ALLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - INCOMPETENZA DEGLI ARBITRI - IRRILEVANZA.*
La richiesta ad arbitri di perizia contrattuale sull'an dello indennizzo assicurativo, avanzata dall'assicurato in replica alla comunicazione dell'assicuratore di non voler corrispondere alcunché per il sinistro, può costituire, ove manifesti alla controparte la volontà di tutelare il proprio diritto, atto interruttivo della prescrizione, anche quando gli arbitri si siano dichiarati incompetenti (nella specie, per essere l'arbitrato previsto solo sul quantum), essendo applicabile per analogia la disposizione dell'art. 2943 cod. civ., secondo cui l'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. (V 6102/81, mass n 416897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)