Sez. 1, Sentenza n. 15389 del 10/07/2007 (Rv. 598067 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Notifica in forma esecutiva - Alla parte personalmente - Decorrenza termine breve - Esclusione - Consegna al difensore domiciliato presso la parte - Irrilevanza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
La notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante, pur se di fatto la notifica sia avvenuta al difensore, domiciliato presso la parte, mancando qualsiasi indicazione atta a far ritenere che la parte notificante perseguisse l'obiettivo, ulteriore all'impulso della procedura esecutiva, di portare la sentenza a conoscenza della controparte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione (nella specie si è ritenuta l'inidoneità agli effetti della decorrenza del termine breve per l'appello, anche nei confronti del notificante, della notifica della sentenza, indirizzata a fini esecutivi al presidente dell'amministrazione provinciale, presso il palazzo della provincia, pur essendo stato dedotto che essa era avvenuta presso il difensore, domiciliato all'interno dello stesso palazzo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)