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Sez. L, Sentenza n. 8071 del 02/04/2009 (Rv. 607606 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notificazione della sentenza in forma esecutiva - Alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve - Inidoneità - Consegna alla parte presso il procuratore - Irrilevanza - Amministrazione dello Stato - Notifica presso l'Avvocatura - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607606-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

La notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio; né assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all'attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all'Avvocatura dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)