Sez. L, Sentenza n. 5449 del 28/04/2000 (Rv. 536056 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Decorrenza - Notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito e notificazione al procuratore medesimo - Equivalenza - Esecuzione della prima della suddette forme di notificazione nel luogo di elezione di domicilio del procuratore ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934 - Ininfluenza ai fini della suddetta equivalenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito - ancorché eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 - deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., soddisfacendo, l'una e l'altra forma di notificazione, l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)