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Sez. 5, Sentenza n. 13177 del 11/06/2014 (Rv. 631202 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni prima casa - Termine per il trasferimento - Inosservanza - Forza maggiore - Caratteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631202-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", la forza maggiore idonea ad impedirne la decadenza dell'acquirente di un immobile ubicato in un comune diverso da quello di sua residenza, qualora egli non abbia trasferito ivi quest'ultima nel perentorio termine di diciotto mesi dall'acquisto, deve consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di "abitare" nella prima casa entro il termine suddetto. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonea la circostanza, già nota all'acquirente al momento del rogito, che lo sfratto per finita locazione, nei confronti del precedente inquilino, fosse stato intimato per una data posteriore ai diciotto mesi previsti per il trasferimento di residenza del primo).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 1 lett. A, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)