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Sez. 5, Sentenza n. 7067 del 26/03/2014 (Rv. 630591 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni fiscali ex art. 2 del d.l. n. 12 del 1985 - Presupposti - Ubicazione del bene acquistato nel comune di residenza dell'acquirente - Necessità - Obbligo di trasferimento entro 18 mesi - Acquisto di immobile in costruzione - Protrarsi dei lavori oltre il suddetto termine - Decadenza dal beneficio - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630591-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, che quest'ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto, altrimenti verificandosi l'inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 41 art. 37, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 131 CORTE COST., Legge 02/12/2000 num. 388 art. 33 com. 12, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)