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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 5015 del 12/03/2015 (Rv. 634480 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni "prima casa" - Trasferimento della residenza - Termine - Mancato rispetto - Lavori di edificazione o ristrutturazione dell'immobile - Mancata ultimazione - Forza maggiore o caso fortuito - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634480-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", la forza maggiore o il caso fortuito, idonei ad impedire la decadenza dell'acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile nel termine di diciotto mesi dell'acquisto, devono consistere in un evento inevitabile ed imprevedibile, non ravvisabile né in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione né in caso di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)