Sez. 4, Sentenza n. 24087 del 28/02/2018 Ud. (dep. 29/05/2018) Rv. 272959 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo ematico sul conducente presso una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria - Omesso avviso al difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio - Scelta del rito abbreviato - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Strada art. 186 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)