Sez. 3, Sentenza n. 1552 del 10/04/2000 Cc. (dep. 29/05/2000) Rv. 216984 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Provvedimento di alienazione o distruzione di cose alterabili sottoposte a sequestro - Rimedio esperibile - Appello ex art. 322 bis c.p.p. - Esclusione - Opposizione ex art. 263 c.p.p. - Ammissibilità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
Avverso il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., con il quale l'autorità giudiziaria abbia disposto l'alienazione o la distruzione delle cose suscettibili di alterazione, sottoposte a sequestro, non è esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis. c.p.p., in quanto quest'ultimo, siccome costituente un mezzo di gravame, soggiace al principio generale di tassatività. Tenuto conto del collegamento funzionale tra siffatta ordinanza ed il provvedimento di sequestro, alla quale inerisce, è esperibile invece, avverso di essa - ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. - da parte dei soggetti interessati, l'opposizione al G.I.P. in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 260 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)