Sez. 1, Sentenza n. 19918 del 25/03/2003 Cc. (dep. 30/04/2003) Rv. 224569 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Provvedimento di alienazione di cose sottoposte a sequestro - Rimedio esperibile - Incidente di esecuzione e relative procedure.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
L' unico rimedio esperibile contro il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, cod. proc.pen.- con il quale l'autorità giudiziaria abbia disposto l'alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro - è l'incidente di esecuzione, trattandosi di questione concernente la fase esecutiva del sequestro, e pertanto la competenza a decidere è demandata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 260 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)