diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27866 del 10/05/2016 Cc. (dep. 06/07/2016) Rv. 267349 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Provvedimento di alienazione di cose sottoposte a sequestro probatorio - Rimedio esperibile - Incidente di esecuzione e relative procedure - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267349-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE

Contro il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 260, comma terzo, cod. proc.pen., abbia disposto l'alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro probatorio è esperibile unicamente l'incidente di esecuzione, proponibile dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen.. (In motivazione, la Corte ha osservato che i provvedimenti aventi ad oggetto la destinazione dei beni già sequestrati hanno natura esecutiva, presupponendo un vincolo già esistente e disciplinando le vicende successive alla sua apposizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)