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Sez. L, Sentenza n. 3856 del 25/11/1974 (Rv. 372392 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TUTELA ASSICURATIVA - SPETTANZA - CONDIZIONI - INQUADRAMENTO PER CATEGORIA E QUALIFICA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372392-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TUTELA ASSICURATIVA - SPETTANZA - CONDIZIONI - INQUADRAMENTO PER CATEGORIA E QUALIFICA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

L'art 3 del tu 30 giugno 1965 n 1124 esige, per la tutela assicurativa, che la malattia professionale sia contratta nell'Esercizio ed a causa delle lavorazioni di cui in tabella, per cui un lavoratore che abbia eseguito concretamente quei determinati lavori, nell'espletamento dell'attivita richiestagli o, comunque, affidatagli dallo imprenditore, ed a causa di essi sia rimasto colpito dalla prevista malattia, qualunque sia il suo inquadramento nell'azienda, per categoria e qualifica nominali, non puo essere escluso, solo in ragione dell'inquadramento stesso, dalla sfera dei soggetti beneficiari di tale tutela. (V 3288'72, mass n 361114).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)