Sez. 2, Sentenza n. 3288 del 26/10/1972 (Rv. 361114 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MALATTIA CONTRATTA NELL'AMBIENTE DI LAVORO - SUFFICIENZA - LAVORAZIONE ESEGUITA DA UN TERZO LAVORATORE - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MALATTIA CONTRATTA NELL'AMBIENTE DI LAVORO - SUFFICIENZA - LAVORAZIONE ESEGUITA DA UN TERZO LAVORATORE - AMMISSIBILITA.*
L'art 3 del tu 30 giugno 1965, n 1124, parlando di 'lavorazioni specificate nella tabellà e richiedendo che la malattia risulti contratta 'nello Esercizio ed a causa delle lavorazioni stessè, non ha condizionato l'indennizzabilita della malattia all'Esercizio immediato e diretto, da parte dello stesso lavoratore colpito, di una delle lavorazioni tassativamente elencate, ma ha semplicemente richiesto che la malattia professionale risulti contratta dal lavoratore nell'ambiente lavorativo al quale egli e addetto, in occasione ed a causa di una delle menzionate lavorazioni. La norma predetta non esclude cioe che, nell'ambiente lavorativo predetto, la lavorazione morbigena possa essere stata eseguita direttamente da un soggetto diverso da quello colpito. (nella specie un operaio addetto alla tagliatura, con fiamma ossidrica, di lamiere che aveva svolto tale lavoro nello stesso ambiente ove altri operai eseguivano la ribaditura di bulloni e la battitura di lamiere - aveva chiesto di essere riconosciuto affetto da malattia professionale, ossia da ipoacusia bilaterale da rumori, con diritto alla relativa rendita).*
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)