Sez. L, Sentenza n. 4631 del 06/11/1989 (Rv. 464069 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIFORMA IN APPELLO - SUCCESSIVA ESTROMISSIONE DEL LAVORATORE DALL'AZIENDA - NUOVO LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIFORMA IN APPELLO - SUCCESSIVA ESTROMISSIONE DEL LAVORATORE DALL'AZIENDA - NUOVO LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La reintegrazione nel posto di lavoro, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, come riaffermazione provvisoria del vincolo ex contractu, esclude che la successiva estromissione del lavoratore dall'azienda, a seguito della riforma in appello della sentenza contenente detto accertamento, sia qualificabile come nuovo licenziamento, trattandosi, invece, della riacquistata idoneità di quello originario a produrre il proprio effetto con la conseguenza che il lavoratore, per far valere - in Sede di rinvio dopo la Cassazione della detta decisione di appello - le proprie pretese risarcitorie connesse a tale pregiudizio, non è tenuto a proporre un nuovo tempestivo atto di impugnazione del licenziamento, così come non è gravato dall'Onere di provare di essersi tenuto pronto e disponibile, anche dopo detta ulteriore estromissione, a prestare le proprie energie lavorative nell'azienda da cui è stato allontanato (riversandosi, invece, sul datore di lavoro l'Onere della prova contraria), ma è senz'altro legittimato alla proposizione della relativa domanda, il cui fondamento resta peraltro subordinato al definitivo accertamento dell'illegittimità del primitivo recesso. (V 2925/88, mass n 458492; (V 1669/82, mass n 419498).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)