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Sez. 2, Sentenza n. 8960 del 18/04/2006 (Rv. 588544 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Atti processuali - Interpretazione - Criteri - Norme ermeneutiche dettate in materia di contratto - Applicabilità - Fondamento - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588544-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE

In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss., cod. civ. (i quali hanno portata di carattere generale), riportando altresì, anche in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il testo degli atti processuali di erronea interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)